➡️ Novità fiscali 2025
Novità fiscali anno 2025: vedi ticket numero 1051932
1) Aliquote Irpef, per il 2025 restano invariate:
a) fino a 28.000 euro: 23%
b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%
c) oltre 50.000 euro: 43%.
2) Detrazioni lavoro dipendente per il 2025 restano
invariate.
3) Trattamento integrativo
La misura prevista dalla L. 213/2023 per l’anno 2024 è resa
strutturale a decorrere dal 2025.
A seguito di questa rimodulazione definitiva, per i
dipendenti con redditi fino a 15.000 euro
il trattamento integrativo spetta, qualora l’imposta lorda
dovuta determinata sui redditi di
lavoro dipendente sia di importo superiore alla relativa
detrazione IRPEF (di importo pari a
1.955 euro) abbattuta di un importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro.
4) Detrazione lavoro dipendente
La detrazione per redditi fino a 15.000 euro è ora
strutturalmente pari a 1.955 euro; conseguentemente, la c.d. no tax area, si
attesta a 8.500 euro annui.
5) Nuova indennità "bonus" per i redditi non
superiori a 20.000,00 euro e ulteriore detrazione per i redditi superiori a
20.000,00 ma non superiori a 40.000,00
Nuova indennità per i redditi da lavoro dipendente
(collaboratori esclusi) vedi anche qui
L’indennità è determinata applicando al reddito del lavoro
dipendente una delle seguenti percentuali:
Reddito di lavoro dipendente
Indennità esente IRPEF fino a 8.500,00 7,1% su reddito di
lavoro dipendente
Indennità esente IRPEF da 8.500,01 a 15.000,00 5,3% su reddito di lavoro dipendente
Indennità esente IRPEF superiore a 15.000,00 4,8% su reddito di lavoro
dipendente
La percentuale è individuata sulla base del reddito di
lavoro dipendente rapportato all’intero anno e deve essere applicata
sull’imponibile di ciascun mese.
Questa nuova indennità è applicata in modo automatico dal
sostituto d’imposta all’atto di erogazione delle retribuzioni da 01/2025 e
nessuna dichiarazione deve essere presentata dal lavoratore.
Il sostituto verifica in sede di conguaglio fiscale la
spettanza e se non spettante provvede al relativo recupero. Qualora l’importo
da recuperare sia superiore a 60 euro il recupero sarà effettuato in 10 rate di
pari importo a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli
effetti del conguaglio.
Per la determinazione del reddito di lavoro dipendente hanno
rilevanza le quote di reddito esenti per il regime agevolato dei ricercatori e
impatriati.
Per il calcolo dell’ulteriore detrazione degli impatriati si deve considerare l'imponibile progressivo fiscale comprensivo delle provenienze e al lordo del beneficio.
L’indennità potrà essere recuperata in compensazione in F24.
6) Nuova ulteriore detrazione IRPEF: per reddito complessivo compreso tra 20.000,01 euro e 40.000 euro per i redditi da lavoro dipendente
Reddito complessivo Ulteriore detrazione IRPEF (euro
annui)
Ulteriore detrazione IRPEF da 20.000,01 a 32.000,00 1.000
Ulteriore detrazione IRPEF da 32.000,01 a 40.000,00 1.000 x [(40.000 –
RC)]/8.000
RC = Reddito complessivo
L’ulteriore detrazione è da rapportare al periodo di lavoro
e spetta per 12 mesi.
L’ulteriore detrazione è applicata in modo automatico dal
sostituto d’imposta all’atto di erogazione delle retribuzioni da 01/2025 e
nessuna dichiarazione deve essere presentata dal lavoratore.
Il sostituto verifica in sede di conguaglio fiscale la
spettanza e se non spettante provvede al relativo recupero. Qualora l’importo
da recuperare sia superiore a 60 euro il recupero
sarà effettuato in 10 rate di pari importo a partire dalla
prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.
Si è in attesa di chiarimenti su come operare in caso di più
rapporti.
6) Detrazioni per oneri e spese
Abolita la franchigia di 260 euro per i redditi superiori a
50.00,00
Per i redditi da 0 a 75.000,00 nessuna limitazione
Per i redditi oltre 75.000,00 gli oneri e le spese per i
quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, considerati
complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato
moltiplicando l’importo base, determinato in corrispondenza del reddito
complessivo
del contribuente per un coefficiente in corrispondenza del
numero di figli:
Importo base 14.000 euro Reddito complessivo Superiore a
75.000 euro ma non a 100.000 euro
Importo base 8.000
euro Reddito complessivo Superiore a 100.000 euro
Coefficiente Numero
figli
0,50 0
0,70 1
figlio a carico
0,85 2
figli a carico
1,00 più
di 2 figli a carico o almeno un figlio disabile.
L’importo massimo delle spese detraibili coincide con
l’importo base in presenza di tre o più figli oppure in presenza anche di un
solo figlio con disabilità in condizione di gravità, e decresce al diminuire
del numero dei figli; in mancanza di figli, le spese massime detraibili sono
pari al 50% dell’importo base.
Non gestito a cedolino ma in dichiarazione dei redditi,
Il nuovo limite deve essere calcolato su tutte le spese
detraibili complessivamente considerate; vi sono però alcune spese/oneri che
sono espressamente esclusi
dal calcolo dell’ammontare complessivo su cui applicare il
limite:
- le spese sanitarie di cui all’art. 15 c. 1 lett. c) Tuir,
ossia le spese sanitarie eccedenti i 129,11 euro annui;
- le somme investite nelle start-up innovative, detraibili
ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
- le somme investite nelle piccole e medie imprese
innovative, detraibili ai sensi dell’articolo 4, commi 9, seconda parte.
Viene confermata la riduzione graduale per redditi che
superano i 120.000 euro fino ad azzerarsi per redditi che raggiungono i 240.000
euro
7) Detrazione figli a carico
La detrazione pari a 950 euro, prevista per figli a carico
di età superiore a 21 anni, dal 2025 viene concessa fino al compimento dei 30
anni, mentre spetta anche oltre i 30 anni in caso di disabilità accertata del
figlio a carico.
La detrazione art. 12 c. 1 lett. d) del TUIR, pari a 750
euro, prevista per gli altri familiari conviventi, viene prevista ai soli
ascendenti conviventi (familiari in linea retta: genitori, nonni, bisnonni),
mentre rimangono escluse le ulteriori categorie di soggetti elencati
nell’articolo 433 del Codice civile a cui fa rinvio la norma vigente fino al
31/12/2024 ossia generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle conviventi o
percettori di assegni alimentari non disposti dal giudice.
Le detrazioni non spettano ai contribuenti che non sono
cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato
aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari
residenti all’estero.
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ATTENZIONE
Recupero a rate del Bonus/Indennità L.207 del 2024: Q_O0076, codice tributo 1704
Recupero a rate dell'Ulteriore Detrazione L.207 del 2024: Q_O0072, codice tributo ???
Recupero a rate del Trattamento Integrativo: Q_O0070, codice tributo 1701
