➡️ Novità fiscali 2025

 Novità fiscali anno 2025: vedi ticket numero 1051932

1) Aliquote Irpef, per il 2025 restano invariate:

a) fino a 28.000 euro: 23%

b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%

c) oltre 50.000 euro: 43%.

 

2) Detrazioni lavoro dipendente per il 2025 restano invariate.

 

3) Trattamento integrativo

La misura prevista dalla L. 213/2023 per l’anno 2024 è resa strutturale a decorrere dal 2025.

A seguito di questa rimodulazione definitiva, per i dipendenti con redditi fino a 15.000 euro

il trattamento integrativo spetta, qualora l’imposta lorda dovuta determinata sui redditi di

lavoro dipendente sia di importo superiore alla relativa detrazione IRPEF  (di importo pari a 1.955 euro) abbattuta di un importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro.

 

4) Detrazione lavoro dipendente

La detrazione per redditi fino a 15.000 euro è ora strutturalmente pari a 1.955 euro; conseguentemente, la c.d. no tax area, si attesta a 8.500 euro annui.

 

5) Nuova indennità "bonus" per i redditi non superiori a 20.000,00 euro e ulteriore detrazione per i redditi superiori a 20.000,00 ma non superiori a 40.000,00

 

Nuova indennità per i redditi da lavoro dipendente (collaboratori esclusi) vedi anche qui

L’indennità è determinata applicando al reddito del lavoro dipendente una delle seguenti percentuali:

Reddito di lavoro dipendente

Indennità esente IRPEF fino a 8.500,00                            7,1% su reddito di lavoro dipendente

Indennità esente IRPEF da 8.500,01 a 15.000,00         5,3% su reddito di lavoro dipendente

Indennità esente IRPEF superiore a 15.000,00              4,8% su reddito di lavoro dipendente

 

La percentuale è individuata sulla base del reddito di lavoro dipendente rapportato all’intero anno e deve essere applicata sull’imponibile di ciascun mese.

Questa nuova indennità è applicata in modo automatico dal sostituto d’imposta all’atto di erogazione delle retribuzioni da 01/2025 e nessuna dichiarazione deve essere presentata dal lavoratore.

 

Il sostituto verifica in sede di conguaglio fiscale la spettanza e se non spettante provvede al relativo recupero. Qualora l’importo da recuperare sia superiore a 60 euro il recupero sarà effettuato in 10 rate di pari importo a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

Per la determinazione del reddito di lavoro dipendente hanno rilevanza le quote di reddito esenti per il regime agevolato dei ricercatori e impatriati.

Per il calcolo dell’ulteriore detrazione degli impatriati si deve considerare l'imponibile progressivo fiscale comprensivo delle provenienze e al lordo del beneficio.

L’indennità potrà essere recuperata in compensazione in F24.

NB: nel ticket 1051932 è scritto: l'ulteriore detrazione e il bonus non devono essere calcolati per collaboratori e borsisti.


6) Nuova ulteriore detrazione IRPEF: per reddito complessivo compreso tra 20.000,01 euro e 40.000 euro per i redditi da lavoro dipendente 

 

Reddito complessivo                                                                        Ulteriore detrazione IRPEF (euro annui)

Ulteriore detrazione IRPEF da 20.000,01 a 32.000,00                              1.000

Ulteriore detrazione IRPEF da 32.000,01 a 40.000,00                              1.000 x [(40.000 – RC)]/8.000

RC = Reddito complessivo

 

L’ulteriore detrazione è da rapportare al periodo di lavoro e spetta per 12 mesi.

L’ulteriore detrazione è applicata in modo automatico dal sostituto d’imposta all’atto di erogazione delle retribuzioni da 01/2025 e nessuna dichiarazione deve essere presentata dal lavoratore.

 

Il sostituto verifica in sede di conguaglio fiscale la spettanza e se non spettante provvede al relativo recupero. Qualora l’importo da recuperare sia superiore a 60 euro il recupero

sarà effettuato in 10 rate di pari importo a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

 

Si è in attesa di chiarimenti su come operare in caso di più rapporti.

 

6) Detrazioni per oneri e spese

Abolita la franchigia di 260 euro per i redditi superiori a 50.00,00

Per i redditi da 0 a 75.000,00 nessuna limitazione

Per i redditi oltre 75.000,00 gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l’importo base, determinato in corrispondenza del reddito complessivo

del contribuente per un coefficiente in corrispondenza del numero di figli:

Importo base 14.000 euro Reddito complessivo Superiore a 75.000 euro ma non a 100.000 euro

Importo base  8.000 euro Reddito complessivo Superiore a 100.000 euro

Coefficiente      Numero figli

0,50                     0

0,70                     1 figlio a carico

0,85                     2 figli a carico

1,00                     più di 2 figli a carico o almeno un figlio disabile.

L’importo massimo delle spese detraibili coincide con l’importo base in presenza di tre o più figli oppure in presenza anche di un solo figlio con disabilità in condizione di gravità, e decresce al diminuire del numero dei figli; in mancanza di figli, le spese massime detraibili sono pari al 50% dell’importo base.

Non gestito a cedolino ma in dichiarazione dei redditi,

Il nuovo limite deve essere calcolato su tutte le spese detraibili complessivamente considerate; vi sono però alcune spese/oneri che sono espressamente esclusi

dal calcolo dell’ammontare complessivo su cui applicare il limite:

- le spese sanitarie di cui all’art. 15 c. 1 lett. c) Tuir, ossia le spese sanitarie eccedenti i 129,11 euro annui;

- le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

- le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell’articolo 4, commi 9, seconda parte.

Viene confermata la riduzione graduale per redditi che superano i 120.000 euro fino ad azzerarsi per redditi che raggiungono i 240.000 euro

 

7) Detrazione figli a carico

La detrazione pari a 950 euro, prevista per figli a carico di età superiore a 21 anni, dal 2025 viene concessa fino al compimento dei 30 anni, mentre spetta anche oltre i 30 anni in caso di disabilità accertata del figlio a carico.

La detrazione art. 12 c. 1 lett. d) del TUIR, pari a 750 euro, prevista per gli altri familiari conviventi, viene prevista ai soli ascendenti conviventi (familiari in linea retta: genitori, nonni, bisnonni), mentre rimangono escluse le ulteriori categorie di soggetti elencati nell’articolo 433 del Codice civile a cui fa rinvio la norma vigente fino al 31/12/2024 ossia generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle conviventi o percettori di assegni alimentari non disposti dal giudice.

Le detrazioni non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.

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ATTENZIONE

Recupero a rate del Bonus/Indennità L.207 del 2024: Q_O0076, codice tributo 1704

Recupero a rate dell'Ulteriore Detrazione L.207 del 2024: Q_O0072, codice tributo ???

Recupero a rate del Trattamento Integrativo: Q_O0070, codice tributo 1701