🆕 Novità fiscali anno 2024 - modalità di calcolo dell'Irpef 💲📰

Novità fiscali anno 2024: vedi ticket numero 933001


Modifica Scaglioni e Aliquote IRPEF:

  • Fino a €28.000,00: aliquota del 23%.
  • Da €28.000,01 a €50.000,00: aliquota del 35%.
  • Oltre €50.000,00: aliquota del 43%.

Detrazione Redditi da Lavoro Dipendente:

  • Per redditi fino a €15.000,00, la detrazione ammonta a €1.955,00.

Imposta Sostitutiva Premi di Risultato (PDR):

  • Per l'anno 2024, confermata la tassazione al 5% sui premi di risultato.

Trattamento Integrativo:

  • Per redditi fino a €15.000,00, il trattamento integrativo è riconosciuto se l'imposta lorda supera le detrazioni per lavoro dipendente.
  • Dal 2024, per la verifica della suddetta condizione, la detrazione per lavoro dipendente deve essere ridotta di €75,00, proporzionati al periodo di lavoro nell'anno.

Massimale Fringe Benefits:

  • Per il 2024, il massimale dei Fringe Benefits è fissato a €1.000,00 per tutti.
  • Su richiesta del dipendente, per chi ha figli a carico, il massimale aumenta a €2.000,00.

Detrazioni per Redditi Superiori a €50.000,00:

  • Viene applicato un abbattimento di €260,00 della detrazione dall’imposta lorda, in riferimento a specifiche spese dettagliate dalla normativa, con detraibilità del 19% secondo il TUIR o altre norme.
  • Sono escluse da questa regola le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, e agli enti del Terzo settore.
Un piccolo esempio:



Ricordiamo le vecchie regole in vigore dal 2022

Novità fiscali anno 2022: vedi ticket numero 689935

 

Modifica scaglioni e aliquote Irpef

fino a 31/12/2021

da           0 a 15.000 23%

da 15.000 a 28.000 25%

da 28.000 a 55.000 38%

da 55.000 a 75.000 41%

da 75.000                 43%


Dal 01/01/2022

da           0 a 15.000 23%

da 15.000 a 28.000 25%

da 28.000 a 50.000 35%

da 50.000               43%

 

Detrazione redditi da lavoro dipendente (gli importi barrati sono quelli utilizzati fino al 31/12/2021)

non superiore a euro 8.000 15.000      detrazione          1.880

L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro.


 Calcolo detrazione redditi da lavoro dipendente, per reddito:

compreso tra euro 8.001 15.000 e 28.000         detrazione          978 1.910 + 902 1.190 x (28.000 – reddito complessivo)

                                                                                                                                                 20.000 13.000

compreso tra euro 28.001 e 55.000 50.000      detrazione          978 1.910 x (55.000 50.000– reddito complessivo)

27.000 22.000

Inoltre la detrazione è aumentata di un importo pari a 65 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.000 ma non a 35.000 euro, non è legata ai giorni detrazione e va riconosciuta mensilmente (1/12) sulla scorta del reddito annuo stimato, a conguaglio cessazione/fine anno ricorrendone le condizioni deve essere sempre riconosciuta per intero. 

BC36: DETR.LAVDIP.AGG. 
FB17: DETR.LAVDIP.AGG.
IU57 : DETR.LAVDIP.AGG.   PROV.


 Trattamento integrativo         

Per redditi da 8.174,00 fino a 28.000,00 15.000,00 =1.200,00 annui

 Per i redditi da 15000 a 28000 se la sommatoria delle detrazioni per carichi di famiglia + detrazione lavoro dipendente + detrazioni spese mediche + interessi mutui ecc. è superiore all’imposta lorda, il T.I. è riconosciuto per un importo pari a tale differenza e per un ammontare massimo pari a 1.200,00 euro ricorrendone le condizioni va riconosciuta mensilmente e poi eventualmente effettuare il conguaglio.

 Ulteriore detrazione

Abrogata da gennaio

 Massimale beni in natura 2022

Torna a 258,23


NB: Finge Benefit 2024

La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) ha apportato rilevanti novità in materia di fringe benefit.
L’art. 1, comma 16 innalza, per il 2024, la soglia di esenzione per l’assegnazione dei fringe benefit da parte del datore di lavoro (art. 51, comma 3, prima parte dell’ultimo periodo, TUIR) fino a 1.000 euro, per i dipendenti senza figli a carico, e a 2.000 euro, per i dipendenti con figli a carico.

I fringe benefit non concorreranno, nel 2024, alla formazione del reddito del lavoratore:
entro il limite complessivo di 1.000 euro annui, per i dipendenti senza figli a carico;
entro il limite complessivo di 2.000 euro annui, per i dipendenti con figli a carico. 

Il nuovo regime include, poi, nell’esenzione, oltre a beni e servizi in natura, agilmente fruibili mediante i buoni acquisto, anche somme di denaro erogate o rimborsate dal datore di lavoro per le bollette di acqua, luce e gas, per le spese per l’affitto della prima casa e per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.