Reddito ESTERO 💥

I redditi totalmente esenti da imposizione in Italia vanno riportati sulle CU nell'apposita sezione “Redditi esenti” al punto 465 e si deve inserire il codice 21 nel punto 464.

Ricorda di inserire il codice stato estero in procedura CU (record 6000, pag.3 dove ci sono 2 campi riferiti allo stato estero, in questo caso va valorizzato il primo cioè quello più in alto).

Per i "redditi esenti" non deve esserci la nota AD perchè la AD si usa solo per chi risiede in Italia ed è in trasferta all'estero e paga tasse in Italia

la nota AD va cancellata se i punti 1 e 2 sono a 0,00

es 030 21 1793 

Sulla CU i campi di provenienza esterna dei redditi esenti si trovano in 551 e 552, 553 e 554


💬 Gestione degli esteri nella nostra procedura CU
:

  1. Per chi risiede in Italia ed è in trasferta all'estero e paga tasse in Italia si utilizza la nota AD nella CU (esempio dalla CU 2023 redditi 2022  030 12 4705). In questi casi, nel cedolino, troviamo ogni mese la voce paga LB66 in competenza con cui l’azienda anticipa dei soldi al dipendente per non fargli pagare le tasse in Italia.
    La voce LB66 è pari alla somma dell’Irpef voce Z104 + Addizionale Regionale voce AH48 + Addizionale Comunale voce AH50; in altre parole “l’azienda durante l’anno paga l’Irpef al posto del dipendente”. Questi dipendenti pagano le tasse con la Hypotax che viene calcolata da Vialto.
    Successivamente, quando ci viene chiesto di inserire il credito estero tramite la voce AH03 a credito dobbiamo inserire anche la voce LH40 in trattenuta, in questo modo l’azienda si riprende i soldi che ha riconosciuto ogni mese al dipendente. Se così non fosse, tale credito verrebbe corrisposto due volte al dipendente!
    NB: il valore dell'imponibile che trovo nell'annotazione (AD) lo ottengo dal BQ09, invece la relativa irpef la recupero sommando le voci paga LB66 es 030 12 1736 con imponibile 29.373,65 ed imposta 9.247,36:




  2. Al contrario, chi risiede all’estero e percepisce un reddito all’estero in un paese che ha sottoscritto una convenzione per evitare la doppia imposizione, non si usa la Nota AD ma si compila il campo 465 della CU  (esempio dalla CU 2023 redditi 2022 030 21 1791). Questo è il caso di chi definiamo “totalmente esente” in Italia ed ha il valore 1 in AJ13. 
    L'importo da inserire nel campo 465 lo recupero dal campo BQ21; il medesimo dipendenete avrà 0,00 nel punto 1 della CU e sarà presente nei tabulati IFE.


Ricorda:

  1. Principio di residenza: Questo principio dice che uno Stato tassa tutte le persone che vivono nel suo territorio, indipendentemente da dove guadagnano i soldi o dove possiedono beni. Quindi, se sei residente in un paese, quel paese tasserà tutto il tuo reddito ovunque tu lo guadagni nel mondo.

  2. Principio della fonte: Questo principio dice che uno Stato tassa solo le attività economiche che avvengono all'interno del suo territorio, anche se le persone coinvolte non sono residenti nel paese. Quindi, se guadagni in un determinato paese, quel paese tasserà solo quei soldi che hai guadagnato all'interno del suo territorio, anche se non sei un residente.

Pensa al caso di un contribuente fiscalmente residente in Italia che si reca all’estero per un contratto di lavoro dipendente della durata di qualche anno. Il contribuente, in questo caso, si trova ad essere assoggettato a tassazione nello stato dove ha percepito il reddito (c.d. “Stato della fonte“) e nello stato dove risiede (c.d. “Stato della residenza“).

Questi due principi di tassazione applicati ad uno stesso reddito generano quella che in ambito fiscale viene chiamata doppia imposizione internazionale. Per rimediare a questa situazione gli stati hanno siglato delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.


4 novembre 2024

Con la circolare n. 20/E dell'Agenzia delle Entrate viene riconosciuta prevalenza alle relazioni personali e familiari piuttosto che a quelle economiche. Le persone che lavorano in smart working sono considerate fiscalmente residenti in Italia

Sono residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte dell’anno hanno il domicilio nel territorio dello Stato: sviluppano cioè le relazioni personali e familiari in via principale nel nostro Paese. Con la circolare n. 20/E, pubblicata lunedì 4 novembre, l’Agenzia delle Entrate illustra gli effetti delle modifiche introdotte dal Decreto fiscalità internazionale (Dlgs n. 209/2023) in materia di residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti in vigore dal 2024.

La natura del domicilio

Cambia quindi il concetto di «domicilio», spiega l’Agenzia in una nota: a differenza della disciplina previgente, non è più mutuato dal codice civile, ma, in linea con la prassi internazionale, viene riconosciuta prevalenza alle relazioni personali e familiari piuttosto che a quelle economiche. Ciò fatta salva l’eventuale applicazione di disposizioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Il documento di prassi, corredato da una traduzione di cortesia in lingua inglese, illustra le nuove regole anche con esempi concreti.

La semplice presenza sul territorio dello Stato

A seguito delle modifiche normative, la semplice presenza sul territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni in un anno o 184 giorni in caso di anno bisestile, incluse le frazioni di giorno) è sufficiente a configurare la residenza fiscale in Italia. La circolare rende chiarimenti sul computo delle frazioni di giorno. Illustra, inoltre, che per effetto dell’introduzione del nuovo criterio della presenza fisica, le persone che lavorano in smart working nello Stato italiano, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono considerate fiscalmente residenti in Italia, senza che sia necessaria la configurazione di alcuno degli altri criteri di collegamento previsti dalla normativa (residenza civilistica, domicilio, iscrizione anagrafica).

L’iscrizione all’anagrafe

Infine, per effetto delle modifiche introdotte, l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente acquisisce il valore di una presunzione relativa (e non più assoluta) di residenza fiscale in Italia: vale, quindi, salvo prova contraria che può essere fornita dal contribuente. Rimane fermo, infine, il criterio della residenza ai sensi del codice civile così come il principio dell'alternatività dei diversi criteri.

Le novità per società ed enti

Sono previste novità anche per società ed enti. Secondo le nuove regole, evidenzia la circolare, sono considerati residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Si tratta di tre criteri alternativi, ossia basta che ricorra uno solo di essi per configurare la residenza in Italia, l'importante è che la sussistenza del criterio si protragga per la maggior parte del periodo d'imposta. Rispetto alle precedenti regole, in sostanza, il presupposto della sede dell'amministrazione viene declinato nei concetti della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale e viene eliminato «l'oggetto principale» come criterio per stabilire la residenza. 

Da quando sono in vigore

Le nuove regole sono in vigore dal primo gennaio 2024 per le società e gli enti aventi l’esercizio coincidente con l'anno solare, per quelli per cui l'esercizio non coincide con l'anno solare la nuova determinazione della residenza è efficace dal periodo successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023.