Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e somme legate alla cessazione - Corso 22 aprile 2026

 

Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e somme legate alla cessazione 

1. Cos'è il TFR

Disciplinato dall'art. 2120 c.c., modificato dalla legge 297/1982, è una retribuzione differita dovuta a tutti i lavoratori dipendenti alla cessazione del rapporto. Caratteristiche principali:

  • Escluso da contributi previdenziali (INPS/INAIL) per la sua funzione previdenziale
  • Tassato con tassazione separata (art. 17 e 19 TUIR), più favorevole di quella ordinaria
  • Formula: retribuzione annua ÷ 13,5 − 0,50% dell'imponibile previdenziale annuo
  • Lo 0,50% non si applica agli apprendisti; si riduce proporzionalmente in presenza di sgravi contributivi

2. Retribuzione utile ai fini del TFR

Rientrano tutte le somme maturate in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, con esclusione dei rimborsi spese con natura risarcitoria.

Casi particolari per assenze (art. 2110 c.c.): Per malattia, infortunio, maternità e CIG, si usa la retribuzione virtuale (quella che sarebbe spettata se il lavoratore fosse andato a lavorare), non quella effettivamente erogata.

Per le assenze minori la legge tace: la dottrina (Fondazione Studi CDL 2007) esclude le assenze non retribuite; la giurisprudenza invece include congedo parentale, matrimoniale, permessi 104, permessi di studio, contratti di solidarietà. Esclude invece aspettative, scioperi, permessi non retribuiti, congedo straordinario.

Analisi voce per voce:

VoceTFR?
Retribuzione ordinaria e mensilità aggiuntive✅ Sì
Indennità di trasferta con funzione indennitaria❌ No
Indennità di trasferta con funzione retributiva✅ Sì
Indennità transfertismo✅ Sì (natura retributiva, continuativa)
Lavoro straordinario vero❌ No (occasionale; spesso escluso dal CCNL)
Straordinario "strutturale" (sempre le stesse ore extra)✅ Sì (è diventato ordinario)
Maggiorazione lavoro supplementare (part-time)❌ No (il CCNL la dichiara già omnicomprensiva)
Premi e gratifiche ricorrenti✅ Sì
Indennità di cassa/maneggio denaro✅ Sì
Buoni pasto / servizio mensa❌ No
Indennità mensa contrattuale (es. edilizia)✅ Sì
Fringe benefit (valore convenzionale art. 51 TUIR)⚠️ In teoria va usato il valore normale, non convenzionale
Polizze vita/malattia/infortuni sul lavoro❌ No (natura previdenziale)
Polizze per rischi extra-lavorativi✅ Sì
Contributi previdenza complementare a carico datore (post 2007)❌ No (natura previdenziale)
Indennità sostitutiva del preavviso❌ No (natura risarcitoria, giurisprudenza recente)
Indennità ferie/permessi non goduti alla cessazione✅ Sì
Indennità ferie/permessi liquidati occasionalmente❌ No
Indennità per festività cadenti di domenica✅ Sì (ricorrenti ogni 7 anni)
Compenso per aver lavorato in festività❌ No (occasionale)
Premi di anzianità/fedeltà contrattuali✅ Sì
Indennità estero + benefit all'estero✅ Sì (Cassazione, anche settembre 2025)
Arretrati da rinnovo contrattuale (calcolo analitico)✅ Sì
Una tantum da rinnovo contrattuale (forfettaria)❌ No (se già omnicomprensiva)
Una tantum a titolo di mera liberalità❌ No

⚠️ Nota importante sui fringe benefit: il valore convenzionale ex art. 51 TUIR vale solo ai fini fiscali/previdenziali, non civilistici. Il TFR andrebbe calcolato sul valore normale di mercato, con possibile rischio di contestazione soprattutto per dirigenti con auto/alloggio/prestiti.


3. Anticipazioni del TFR

Anticipazioni legali (art. 2120 c.c.):

  • Requisito: almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore
  • Importo massimo: 70% del TFR maturato
  • Limiti numerici: non più del 10% degli aventi diritto e comunque entro il 4% del totale dipendenti
  • Causali ammesse: spese sanitarie straordinarie (con attestazione ASL), acquisto prima casa per sé o i figli, spese durante congedo parentale, necessità economiche durante congedo per formazione

Anticipazioni convenzionali: accordabili anche senza i requisiti legali, per accordo individuale. Attenzione però in caso di lavoratore divorziato: il 40% del TFR maturato durante il matrimonio spetta all'ex coniuge beneficiario di assegno divorzile, quindi non tutto il TFR è disponibile.


4. Cessione del quinto e pignoramento

  • Cessione del quinto: il lavoratore può cedere a garanzia l'intero TFR (non si applica il limite del quinto). Se successivamente destina il TFR alla previdenza complementare, il creditore cessionario deve essere informato.
  • Pignoramento: agisce solo su un quinto del TFR, al momento della cessazione del rapporto.
  • TFR destinato a previdenza complementare: è intangibile durante la fase di accumulo; il pignoramento va eventualmente notificato al fondo, non al datore.
  • Coesistenza dei due: prevale l'atto cronologicamente anteriore.

5. Pagamento del TFR – casi particolari

  • Morte del lavoratore: TFR e indennità sostitutiva del preavviso non sono disponibili testamentariamente. Spettano per legge (art. 2122 c.c.) a coniuge, figli, e parenti/affini a carico. Attendere sempre l'atto notorio prima di pagare.
  • Trasferimento d'azienda: due filoni giurisprudenziali — uno indica il solo nuovo datore come unico debitore; l'altro prevede solidarietà tra cedente e cessionario per la quota maturata ante-trasferimento.
  • Prescrizione: il diritto al TFR si prescrive in 5 anni dalla cessazione. Il credito è assistito da privilegio generale sui beni mobili del datore.

6. Novità 2026 – Destinazione del TFR e previdenza complementare

Dal 1° luglio 2026 (silenzio-assenso e adesione automatica):

  • Il periodo per la scelta del lavoratore scende da 6 mesi a 60 giorni
  • In caso di silenzio, scatta l'adesione automatica al fondo chiuso contrattuale (o al fondo con più aderenti, o a Cometa come fondo residuale)
  • Per i neo-assunti alla prima esperienza lavorativa: 60 giorni per decidere, poi adesione automatica con versamento anche del TFR maturato nel periodo precedente
  • Per chi aveva già aderito a un fondo: deve comunicarlo entro 60 giorni, altrimenti adesione automatica al fondo prevalente in azienda
  • Novità: con l'adesione automatica scatta anche l'obbligo di versare la contribuzione a carico del datore e del lavoratore prevista dal CCNL (prima non era prevista nel solo conferimento del TFR)

7. Novità 2026 – Fondo di Tesoreria INPS

Dal 1° gennaio 2026 la soglia dimensionale non è più "fotografata" una volta per tutte, ma verificata anno per anno sulla media dell'anno precedente:

PeriodoSoglia dipendenti
2026–202760 addetti (media anno precedente)
2028–203150 addetti
Dal 203240 addetti

Una volta raggiunta la soglia, l'obbligo di versamento al fondo di tesoreria rimane anche se l'azienda torna sotto soglia. La comunicazione all'INPS avviene tramite il modello SC34.

Rimangono esclusi: lavoratori con contratto a tempo determinato inferiore a 3 mesi, lavoratori a domicilio, lavoratori per cui il CCNL prevede accantonamento presso soggetti terzi (es. Cassa Edile).