Conguagli da assistenza fiscale - Corso 28 maggio 2026
Conguagli da assistenza fiscale – Adempimenti del sostituto d'imposta
1. Il modello 730 – Inquadramento generale
Il 730 è una dichiarazione dei redditi semplificata per lavoratori dipendenti, pensionati e titolari di alcuni altri redditi. Il vantaggio principale è ricevere eventuali rimborsi direttamente in busta paga, con tempi molto più rapidi rispetto all'Agenzia delle Entrate.
La logica del calcolo: si determina il reddito imponibile → si deducono gli oneri deducibili → si calcola l'imposta lorda → si sottraggono le detrazioni → si ottiene l'imposta netta.
Il 730/2026 è stato approvato con provvedimento AdE del 27 febbraio 2026 e può essere presentato entro il 30 settembre. La precompilata è disponibile dal 30 aprile, ma inviabile dal 14 maggio 2026.
Novità 2026: lo scaglione 28.000–50.000 € passa dall'aliquota del 35% al 33%.
2. Il sostituto d'imposta
È chi per legge (art. 64 DPR 600/1973) sostituisce il contribuente nei rapporti con il fisco, trattenendo le imposte e versandole all'erario. Tipicamente: datore di lavoro, enti pensionistici, banche. Gli adempimenti includono anche l'invio delle CU e del modello 770.
3. Il modello 730/4
È il file che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del sostituto d'imposta con il risultato contabile della dichiarazione del dipendente (crediti/debiti da conguagliare in busta paga). Si riceve esclusivamente in via telematica, tramite intermediario abilitato delegato.
Contenuto: dati anagrafici del contribuente, soggetto che ha prestato assistenza (CAF, professionista, precompilata), importi da trattenere o rimborsare, eventuali rate.
I 730/4 sono disponibili sul sito AdE dall'ultima decade di giugno fino al 10 dicembre.
4. Come comunicare la sede telematica per ricevere i 730/4
Due strumenti:
- Quadro CT della CU: per la prima comunicazione, utilizzabile solo se si invia almeno una CU per quel sostituto.
- Modello CSO: per variazioni di dati già trasmessi, o per prima comunicazione in casi specifici (es. sostituti senza CU). Va inviato con il numero di protocollo del 770 dell'anno precedente. Non inviabile nei periodi di invio CU/dichiarazioni.
Se il sostituto non comunica la variazione dell'intermediario, l'intermediario uscente non può usare il CSO in autonomia, ma deve inviare una PEC all'AdE comunicando la cessazione dell'incarico.
5. Tempistica dei conguagli
Il conguaglio va effettuato entro la prima retribuzione utile, o al più tardi con quella del mese successivo alla ricezione del 730/4. Entrambi i comportamenti sono considerati corretti dall'AdE.
6. Diniego del 730/4
Il sostituto deve rifiutare il 730/4 entro 5 giorni dal ricevimento nei seguenti casi:
- Rapporto di lavoro mai esistito
- Rapporto cessato prima della data di avvio della presentazione del 730
⚠️ Il diniego non può essere annullato né rettificato: se inviato per errore, il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa.
7. Conguagli a debito
Il sostituto trattiene le imposte dalla prima retribuzione utile. Se la retribuzione non è sufficiente, trattiene il residuo nei mesi successivi applicando un interesse dello 0,4% per il differimento.
Il contribuente può rateizzare il debito in 2–6 rate, con interesse dello 0,33% per rata. Le operazioni devono chiudersi entro il 16 dicembre (ritenute di novembre).
Se il rapporto cessa prima della fine delle operazioni, il sostituto deve comunicare al contribuente il residuo, affinché paghi autonomamente tramite F24.
8. Conguagli a credito
Il sostituto rimborsa il credito riducendo le ritenute del mese, fino a capienza. Non può rimborsare più di quanto trattenuto.
Se ci sono più dipendenti a credito e le ritenute non bastano per tutti, si applica una formula proporzionale:
% rimborso = totale ritenute del mese ÷ totale crediti da 730
Ogni dipendente riceve quella percentuale del proprio credito. La parte residua viene rimborsata nei mesi successivi. I crediti non utilizzati entro l'anno si perdono – non sono riportabili all'anno successivo.
Le operazioni di compensazione dei 730/4 non sono soggette al limite annuale delle compensazioni né richiedono il visto di conformità.
9. Casi particolari
- Operazioni societarie: il nuovo sostituto d'imposta continua le operazioni tenendo conto di quanto già trattenuto/rimborsato dal precedente.
- Decesso del contribuente: si sospendono le operazioni. Il debito residuo va comunicato agli eredi (che pagheranno tramite F24); il credito non corrisposto va indicato nella CU e recuperato l'anno successivo dagli eredi.