➡️ Novità fiscali 2026
Novità fiscali anno 2026: vedi ticket numero 1169353
1) Rimodulazione scaglioni e aliquote IRPEF
Dal 2026 l’IRPEF viene articolata come segue:
a) redditi fino a 28.000 euro: 23%
b) redditi oltre 28.000 e fino a 50.000 euro: 33% (in precedenza 35%)
c) redditi oltre 50.000 euro: 43%
Il beneficio massimo derivante dalla riduzione di 2 punti percentuali della seconda aliquota è pari a 440 euro annui (2% applicato su 22.000 euro, cioè la differenza tra 50.000 e 28.000).
Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro è introdotto un meccanismo di “neutralizzazione” del risparmio d’imposta, ottenuto tramite la riduzione delle detrazioni.
È prevista una riduzione di 440 euro dell’ammontare delle detrazioni dall’imposta lorda relative a:
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oneri detraibili al 19% ai sensi del TUIR o di altre disposizioni fiscali, con esclusione delle spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR
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erogazioni liberali ai partiti politici detraibili al 26%
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premi assicurativi contro eventi calamitosi detraibili al 90%
La riduzione si applica sulle detrazioni già rideterminate secondo le norme vigenti, che restano confermate:
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dal 2025 è previsto un limite massimo complessivo di oneri detraibili per redditi superiori a 75.000/100.000 euro, parametrato al numero di figli fiscalmente a carico
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dal 2020 è in vigore la riduzione delle detrazioni ex art. 15 TUIR per redditi oltre 120.000 euro, fino all’azzeramento oltre i 240.000 euro.
2) Imposta sostitutiva su premi di risultato e partecipazione agli utili
Per gli anni 2026 e 2027, sui premi di produttività e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa ai dipendenti del settore privato, l’imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali è fissata all’1%, entro il limite di 5.000 euro annui.
Resta fermo il requisito del reddito complessivo non superiore a 80.000 euro nell’anno precedente.
3) Imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità
Per il solo 2026 è prevista un’imposta sostitutiva del 15% su lavoro notturno, festivo e a turni.
I sostituti d’imposta del settore privato applicano l’imposta sostitutiva ai lavoratori con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2025, sulle somme corrisposte nel 2026, entro il limite annuo di 1.500 euro, a titolo di:
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maggiorazioni e indennità per lavoro notturno
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maggiorazioni e indennità per lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale
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indennità di turno e ulteriori emolumenti legati al lavoro a turni, come previsti dai CCNL
Resta invariato il regime ordinario di contribuzione previdenziale e assistenziale.
Qualora il sostituto d’imposta non coincida con quello che ha rilasciato la CU 2025, il lavoratore dovrà attestare per iscritto il reddito percepito nel 2025.
L’imposta sostitutiva non si applica alle somme che sostituiscono, anche solo in parte, la retribuzione ordinaria.
4) Imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi contrattuali
Gli incrementi retributivi erogati nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, ai dipendenti del settore privato con reddito da lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro nel 2025, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva del 5%.
Il lavoratore può rinunciare al regime sostitutivo mediante comunicazione scritta, optando per la tassazione ordinaria.