Rinuncia e Recuperi a rate di Bonus, Ulteriore Detrazione e Trattamento Integrativo

A seguito del conguaglio fiscale, da dicembre e per i mesi successivi vengono recuperati a rate i seguenti istituti nei confronti dei dipendenti che non ne avevano diritto:

Recupero a rate del Bonus/Indennità L.207 del 2024: Q_O0076, codice tributo 1704 Anno corrente in 10 rate
(🚨 anno da verificare meglio 🚨)

Bonus/Indennità del mese L.207 del 2024: Q_OINDEN

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le rate per recuperare Indennità L.207/2024 effettuate l'anno successivo l'erogazione (ossia esclusa la rata di competenza dicembre) devono essere esposte in F24 con il tributo 1704 specificando l'anno ed il mese in cui si effettua la trattenuta. 

L'esposizione si differenzia, quindi, da quella effettuata per la rateizzazione di Trattamento Integrativo e Ulteriore Detrazione per cui si espone l'anno precedente ed il mese in cui si effettua la trattenuta.

Nella CU 2026 redditi 2025 vedi le caselle 725, 727 e 728


Recupero a rate dell'Ulteriore Detrazione L.207 del 2024: Q_O0072, codice tributo 1001 in 10 rate a gennaio 1066 A-1

Ulteriore Detrazione del mese L.207 del 2024: Q_O0390

Ulteriore Detrazione da rateizzare: Q_O0397

Nella CU 2026 redditi 2025 vedi le caselle 368 e 469


Recupero a rate del Trattamento IntegrativoQ_O0070 e Q_O0070D, codice tributo 1701 A-1 in 8 rate

Trattamento Integrativo del mese: Q_O0380

Trattamento Integrativo a conguaglio: Q_O0381

Trattamento Integrativo da rateizzare: Q_O0387


NB: queste quote le puoi estrarre utilizzando il report 96566 in modalità batch vai qui


Se un dipendente rinuncia al Bonus L207 2024, all’Ulteriore detrazione L207 2024 oppure al Trattamento Integrativo, è necessario valorizzare le seguenti quote:

Q_O0380BL – Blocco Trattamento Integrativo e Ulteriore Detrazione

  • Valore 1: rinuncia 
  • Valore 11: blocco nel calcolo mensile; l’importo sarà eventualmente riconosciuto a conguaglio se spettante

Q_BLINDEN – Flag Blocco Indennità

Q_BLINDEAP - Sblocco Indennità si utilizza per eliminare il blocco precedentemente inserito. Si inserisce lo stesso valore utilizzato per Q_BLINDEN ma con segno meno, vedi ticket 1176987 

Sul cedolino trovi la quota Q_OINCNGAP

Q_O0390BL – Blocco Ulteriore Detrazione

  • Valore 1: rinuncia 
  • NB: se a dicembre o a conguaglio si vuole attivare il calcolo dell'Ulteriore Detrazione si deve inserire la quota Q_CNGUD con valore 1. Vedi ticket 1093503 e 1176987 
Sul cedolino trovi la quota Q_O0114AP contenente il rimborso di Irpef


NB: se il dipendente rinuncia, l’importo già fruito viene recuperato in un’unica soluzione.
se invece il dipendente non ne ha diritto, il recupero dell’importo già beneficiato avviene in modo rateale.

Vedi pagine 8 e 16 del manuale MAN_Incentivi_fiscali.pdf 
Vedi pagina 9 del manuale MAN_Trattamento_Integrativo.doc

Le quote devono essere comunicate indicando:

  • Data inizio = data fine = ultimo giorno del mese di paga da cui decorre il blocco.

Vedi esempio: 2090200000343


NB:
se al dipendente è stato inserito il blocco dell’Ulteriore Detrazione tramite la quota Q_O0380BL e successivamente si decide di riattivare il calcolo, è necessario utilizzare la quota Q_O380BBAV con valore 0 per sbloccarlo.

Vedi pagina 40 del manuale AVV_Alimentazione accumulatori partenza 

Vedi esempio: 0300900006108


Riepilogando:

per il conguaglio Ulteriori Detrazioni comunicare la Q_CNGUD sblocca la Ulteriore detrazione

per il conguaglio Indennità comunicare la Q_BLINDEAP sblocca l'Indennità

vedi ticket 1176987


24 feb 2026 chiarimenti (?) di Giampietro:

Per bloccare bisogna comunicare la quota Q_BLINDEN con valore 1;
se volete bloccare durante l'anno e sbloccare a dicembre, passate a gennaio la quota  con valore 1 e la ripassare a dicembre con valore -1; così azzerate l'accumulatore A_BLINDEN letto dalle regole; la parte che hai  riportato, invece , riguarda la quota q_blindec che è stata aggiunta  successivamente su richiesta per bloccare gli effetti del conguaglio in caso di cessazione

 1.1     Blocco indennità in caso di non spettanza

È prevista la possibilità di bloccare il riconoscimento dell’indennità nei casi in cui il datore di lavoro sappia che l’indennità non spetta, comunicando la quota E_FISCO$Q_BLINDEN attraverso la maschera in Aziende e Dipendenti->Gestione Dati->Caricamento Manuale->Variabili Mensili->Quote.

La quota deve essere comunicata con: Data inizio = data fine = ultimo giorno del mese di paga da cui decorre il blocco

  1.2     Conguaglio cessati: gestione recupero indennità non dovuta e possibilita’ blocco conguaglio

In caso di cessazione con conguaglio dell’indennità a debito, l’importo da trattenere è limitato alla capienza nel netto in ottemperanza a quanto scritto nella circolare 4/2025 par. 1.2:

"Qualora il recupero dei benefici non spettanti non possa avvenire in occasione del conguaglio di fine rapporto, ad esempio per incapienza della retribuzione, si applica l’articolo 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui l’importo «che al termine del periodo d’imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all’interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo»."

È stata, inoltre, prevista la possibilità di

bloccare completamente il recupero anche se capiente nel netto

bloccare il conguaglio sia a debito che a credito

inibire il controllo di capienza del recupero (ossia effettuare la trattenuta intera)

A tal fine è necessario comunicare la quota E_FISCO$Q_BLINDENC attraverso la maschera in Aziende e Dipendenti->Gestione Dati->Caricamento Manuale->Variabili Mensili->Quote:

il valore 1 blocca completamente il recupero anche se capiente nel netto