Contributo aggiuntivo 1% IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti)

Aggiornamento: Dal 1° gennaio 2025, l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico dei lavoratori interessati deve essere applicata sulla quota di retribuzione lorda eccedente il limite annuo di € 55.448,00, che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 4.621,00 (fonte)

Aggiornamento: Dal 1° gennaio 2024, l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dei lavoratori interessati deve essere applicata sulla quota di retribuzione lorda eccedente il limite annuo di € 55.008,00, che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 4.584,00 (fonte

Il contributo IVS, acronimo di Invalidità, Vecchiaia e Superstiti, rappresenta la somma versata all’Inps a finanziamento delle prestazioni che l’Istituto garantisce per gli eventi di inabilità al lavoro, anzianità o morte del lavoratore. Serve quindi a finanziare il pagamento delle varie pensioni, delle prestazioni a sostegno del reddito e di alcuni ammortizzatori sociali.

L’articolo 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ha introdotto (a decorrere dal 1° gennaio 1993), a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

 Calcolo annuale del contributo dell’1%: 

  • Se l’imponibile previdenziale dell’anno è minore o uguale a 48.279,00 euro, si calcola il contributo del 9,49% sull’intera cifra; 
  • Se l’imponibile previdenziale dell’anno è superiore a 48.279,00 euro, si calcola il contributo del 9,49% sull’intera cifra ed un ulteriore 1% sulla parte che eccede i 48.279,00 euro.

 

Calcolo mensile del contributo dell’1%: 

  • Se l’imponibile previdenziale del mese è minore o uguale a 4.023,00 euro, si calcola il contributo del 9,49% sull’intera cifra; 
  • Se l’imponibile previdenziale del mese è superiore a 4.023,00 euro, si calcola il contributo del 9,49% sull’intera cifra ed un ulteriore 1% sulla parte che eccede i 4.023,00 euro.

Un esempio con conguaglio dei contributi esposti sul cedolino con voce paga AI95:


NB: i limiti per l'anno 2023 sono i seguenti:
  • limite annuale: 52.190,00 euro
  • limite mensile: 4.349,00 euro