✅ Esteri su CU ✅
- Per i dipendenti residenti in Italia con redditi prodotti all'estero -
L'annotazione (AD) sulle CU per i redditi prodotti all'estero è stata automatizzata non c'è più necessità di interventi manuali, i dati riportati nella CU dovranno essere comunque controllati. L'automatismo non è in grado di gestire le eventuali rettifiche effettuate nel corso dell'anno o la gestione a posteriori dello "status" estero, in tal caso i dati dell'annotazione andranno modificati utilizzando la consueta modalità di inserimento manuale di seguito riportata che se presente sostituisce l'automatismo.
Per l'inserimento manuale dell'annotazione sulle CU per i redditi prodotti all'estero va inserito un segmento PROV, con chiave 30122020, per ogni stato estero, nel campo IM 05 va inserita la causale 088 (IRPEF prodotto in paesi esteri); nel campo IM06 va inserito il reddito lordo prodotto all'estero in quel paese; nel campo IM 90 COD. FISC. PREC. SOSTITUTO va inserita la sigla del paese estero come da tabella PAS II (esempio F = Francia)
- Per i residenti all'estero - (c.d. distaccati?)
I redditi totalmente esentati da imposizione in Italia da indicare sulle CU nell'apposita sezione “Redditi esenti” punto 464 codice 3 punto 465 importi esenti (non esiste più l’annotazione AJ), sono riportati in automatico. Anche in questo caso l'automatismo non è in grado di gestire le eventuali rettifiche effettuate in corso d'anno, in tal caso si deve determinare l’importo da indicare nell’apposito campo della CU che va inserito in procedura CU.
Redditi esenti leggi questo post
Ricorda:
- Principio di residenza: Questo principio dice che uno Stato tassa tutte le persone che vivono nel suo territorio, indipendentemente da dove guadagnano i soldi o dove possiedono beni. Quindi, se sei residente in un paese, quel paese tasserà tutto il tuo reddito ovunque tu lo guadagni nel mondo.
- Principio della fonte: Questo principio dice che uno Stato tassa solo le attività economiche che avvengono all'interno del suo territorio, anche se le persone coinvolte non sono residenti nel paese. Quindi, se guadagni in un determinato paese, quel paese tasserà solo quei soldi che hai guadagnato all'interno del suo territorio, anche se non sei un residente.
Pensa al caso di un contribuente fiscalmente residente in Italia che si reca all’estero per un contratto di lavoro dipendente della durata di qualche anno. Il contribuente, in questo caso, si trova ad essere assoggettato sia a tassazione nello stato ove ha percepito il reddito (c.d. “Stato della fonte“), ed anche nello stato ove risiede (c.d. “Stato della residenza“).
Questi due principi di tassazione applicati ad uno stesso reddito generano quella che in ambito fiscale viene chiamata doppia imposizione internazionale. Per rimediare a questa situazione gli stati hanno siglato delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.
Gestione degli esteri nella nostra procedura CU:
- Per chi risiede in Italia ed è in trasferta all'estero e paga tasse in Italia si utilizza la nota AD nella CU (esempio dalla CU 2023 redditi 2022 030 12 4705);
- Al contrario, chi risiede all’estero e percepisce un reddito all’estero in un paese che ha sottoscritto una convenzione per evitare la doppia imposizione, non si usa la Nota AD ma si compila il campo 465 della CU (esempio dalla CU 2023 redditi 2022 030 21 1791). Questo è il caso di chi definiamo “totalmente esente” in Italia.